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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU o IMP) - LE NOVITA'
La una nuova imposta comunale, denominata ‘IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA’ (in breve IMU o IMP) sostituisce a partire dal 1 gennaio 2012 la vecchia ICI.
Non sono poche le novità causate da tale modifica alla legislazione in campo tributario, e cercheremo di spiegarvi le più significative, rimandandovi, per ogni ulteriore chiarimento, al REGOLAMENTO che verrà approvato dal Consiglio Comunale nonché alle pagine informative sul sito internet dell'Ente che saranno prontamente aggiornate dai competenti uffici.
Chi paga:
L’IMU è dovuta da chi possiede immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite), enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato è considerata a titolo di diritto di abitazione.
Non è dovuta quindi dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, né dal coniuge separato non assegnatario della casa assegnata anche se proprietario.
Per cosa si paga:
L’IMU è dovuta per tutti gli immobili posseduti, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze in misura diversa a seconda del tipo di immobile. In particolare si distinguono:
- abitazione principale: un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto ove il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le pertinenze sotto riportate in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile;
- pertinenze dell’abitazione principale: locali classificati nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per la pertinenza all’abitazione principale classificata in cat. C2, al Comune di Dicomano dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU entro il 30.09.2012
- fabbricati rurali per uso abitativo (art. 9 del D.L. 557/1993 conv. con modificaz. In L. 133/1994 e succ. mod. e integr.);
- fabbricati rurali ad uso strumentale (all’art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/1993 conv. con modificaz. In L. 133/1994 e succ. mod. e integr.). Trovandosi il Comune di Dicomano in territorio totalmente montano, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall’imposta ;
- immobili mai accatastati (fabbricati fantasma): i proprietari di immobili a cui è stata attribuita la rendita presunta dovranno anch’esi versare l’acconto IMU entro il 16 Giugno (18 Giugno per l’anno 2012). I dati degli edifici sono presenti negli elenchi dell’Agenzia del Territorio pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune di Dicomano.
- terreni agricoli: terreni adibiti all’esercizio delle attività agricole. I terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Dicomano sono esenti dall’IMU (art.15 L.984/1977; art.7 lett. h) D.L.gs. 504/92, applicabile in materia di IMU ex art.9, comma 8 del D.L.gs n.23/2011);
- aree fabbricabili: aree utilizzate a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione.
Come si determina il valore imponibile IMU
Il valore degli immobili da porre a base per il calcolo dell’IMU si determina nel modo che segue:
Fabbricati: |
Base imponibile IMU (Rendita catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU) |
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale A (esclusi A10) +C2+C6+C7
|
R.C. x 1,05 x 160 |
Fabbricati iscritti nella categoria A/10 |
R.C. x 1,05 x 80 |
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale B |
R.C. x 1,05 x 140 |
Fabbricati iscritti nella categoria C/1 |
R.C. x 1,05 x 55 |
Fabbricati iscritti nelle categorie C/3, C/4, C/5 |
R.C. x 1,05 x 140 |
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (esclusi D5) |
R.C. x 1,05 x 60 (65 dal 2013) |
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/5 |
R.C. x 1,05 x 80 |
Dnon iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati |
Valore risultante dalle scritture contabili, rivalutato con i coefficienti stabiliti con D.M. Finanze. |
Aree Fabbricabili |
Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione (valore di mercato). |
Terreri Agricoli |
Esenti |
Riduzioni: La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il comune, potrà con il Regolamento IMU, disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Sia le agevolazioni che le riduzioni sono soggette alla presentazione della dichiarazione IMU.
Aliquote e Regolamento IMU
Le aliquote 2012 e il Regolamento IMU saranno approvati dal Comune di Dicomano entro il 30 settembre 2012.
Le aliquote per il versamento delle rate di acconto del 16 giugno (e, opzionale per la prima casa, del 16 settembre), sono quelle di base – ossia quelle stabilite dalla vigente normativa statale – pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenze e 7,6 per mille per tutti gli altri immobili.
Detrazioni IMU per abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare ove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati ai mesi dell’anno durante i quali l’immobile è stato effettivamente destinato ad abitazione principale.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla quota di possesso.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è aumentata di € 50,00 per ciascun figlio dei possessori (fino a un massimo di otto) che non abbia ancora compiuto 26 anni, che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente, anche se non a carico dei genitori.
La detrazione di € 200,00 (ma non l’aliquota prevista per le abitazioni principali) è applicabile anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli IACP.
IMU: quando e quanto si paga
l’imposta è versata in due rate, pari ciascuna al 50% dell’importo totale dovuto. Le scadenze per i pagamenti sono: prima rata 16 giugno, seconda rata 16 dicembre. Nel 2012, a causa della coincidenza con le festività, le scadenze sono fissate:
• al 18 giugno per la prima rata,
• al 17 dicembre per la seconda rata.
Per l’abitazione principale e sue pertinenze, è possibile frazionare il dovuto in tre rate le cui scadenze sono: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.
Una volta determinato il valore dell’immobile, l’imposta complessivamente dovuta sarà pari al prodotto di detto valore per l’aliquota prevista per l’immobile in considerazione, per la percentuale ed il periodo di possesso, sottratte le eventuali detrazioni spettanti. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l’intero mese.
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’€ per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta va versata:
• per l’abitazione principale e relative pertinenze, interamente al Comune;
• per gli altri casi, in parte allo Stato (50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote di legge) e per la restante parte al Comune, calcolata tenendo conto delle effettive aliquote deliberate.
Per l’anno 2012:
• la prima rata è determinata in misura del 50% dell’importo calcolato applicando le aliquote e le detrazioni di base previste dalla legge nazionale; la seconda rata sarà determinata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima rata. Il versamento di dicembre sarà quindi calcolato sulla base della differenza tra l’imposta annuale complessivamente dovuta e quanto già versato in acconto;
• per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’imposta può essere versata anche in tre rate; in tal caso le prime due saranno pari ad 1/3 dell’importo determinabile applicando l’aliquota del 4 per mille e le detrazioni di base, mentre la terza rata dovrà essere a saldo dell’imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, con conguaglio sulle precedenti rate;
• per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l’imposta dovrà versata in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.
Come si paga l’IMU
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario; solo per il saldo, potrà essere utilizzato anche un apposito bollettino postale il cui modello è ancora in corso di elaborazione.
Il contribuente dovrà versare contestualmente le quote dovute al Comune ed allo Stato.
Nel Modello F24 dovrà essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” (nel caso si utilizzino i preesistenti Modelli F24 i dati dovranno essere riportati nella sezione “ICI ed altri tributi locali”, utilizzando i nuovi codici tributo); il codice ente del Comune di Dicomano è “D299”. I codici tributo sono i seguenti:
· 3912 -IMU abitazione principale e relative pertinenze -Comune;
· 3913 -IMU fabbricati rurali ad uso strumentale -Comune;
· 3914 -IMU terreni -Comune;
· 3915 -IMU terreni – Stato;
· 3916 -IMU aree fabbricabili -Comune;
· 3917 -IMU aree fabbricabili -Stato;
· 3918 -IMU altri fabbricati -Comune;
· 3919 -IMU altri fabbricati -Stato;
· 3923 -IMU interessi da accertamento -Comune;
· 3924 -IMU sanzioni da accertamento -Comune.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Barrare quindi “ACC” o “SALDO” a seconda se il pagamento si riferisca all’acconto o al saldo: indicare in cifre il
“numero di immobili” e, nello spazio “Anno di riferimento”, l’anno di imposta cui il versamento si riferisce.
Ravvedimento Operoso IMU
Se il pagamento viene fatto dopo la scadenza ma entro i 14 giorni successivi, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione è par i al 3% dell’imposta, Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75%. Ai pagamenti vanno aggiunti gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, attualmente del 2,5% annuo.
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello stesso.
Dichiarazioni IMU
In attesa di conoscere notizie più dettagliate in merito, la normativa suindicata ha previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per effettuare la dichiarazione ai fini IMU utilizzando l’apposito modello da approvare con decreto ministeriale. Il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU relativa ad immobili che abbiano subito modifiche dal 1°gennaio 2012, è stato fissato al 30 settembre 2012.
Normativa di riferimento:
Articoli 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 4 comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012.
Siti Utili:
-Agenzia delle Entrate -Modello e istruzioni F24
Per eventuali ulteriori chiarimenti, inviare una mail a tributi@comune.dicomano.fi.it